Vendere cani di razza senza pedigree è reato. Multe di 30mila euro


Vendere cani di razza senza pedigree è reato. Le multe arrivano fino 30mila euro.

A sentenziarlo è il decreto Legislativo n. 529, del 30 dicembre 1992 in attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza. (GU Serie Generale n.7 del 11-1-1993 – Suppl. Ordinario n. 5)

Anche perché la definizione di cane meticcio non lascia dubbi interpretativi. Cane meticcio è un termine con cui si indica normalmente un cane frutto di un incrocio di razze canine diverse oppure di altri meticci.

 

Ed è proprio la dicitura “ incrocio di razze canine diverse” che non lascia possibilità di sbaglio. Un cane i cui genitori sono della stessa razza inquivocabilmente non può rientrare nella categoria dei meticci e quindi a sua volta è per forza un cane di razza, e quindi deve avere il pedigree.

Nello specifico il D.Lgs 529/92 recepisce la direttiva europea 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza, estendo l’applicazione a tutte le specie e razze che non erano contemplate nella legge n. 30 del 15 gennaio 1991, quindi anche a cani e gatti e sentenziando che vendere cani di razza senza pedigree è reato

Entrando ancor di più nel merito leggiamo che si parla espressamente di “animale di razza pura” regolamentando la sua commercializzazione.

Insomma, la possibilità di sbagliare o capire male questa volta non è proprio ammissibile, in virtù del fatto che la definizione giuridica di “cane di razza” implica necessariamente la presenza del pedigree, vietando, di fatto, la vendita di animali sprovvisti di certificato genealogico.

Vendere cani di razza senza pedigree è reato visto che, all”art. 5, il decreto stabilisce che “è consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall’associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.

Quindi il cane senza pedigree non può in nessun caso essere “di razza” e quindi non può nemmeno essere ceduto in cambio di denaro!

La legge parla chiaro: La commercializzazione è riservata esclusivamente agli animali accompagnati da pedigree, ma quelli sprovvisti non dovrebbero neanche essere venduti visto che all’art. 3 dello stesso decreto risulta addirittura che non potrebbero neppure essere ammessi alla riproduzione! Figuriamoci a venderli.

 

Ringraziamo tipresentoilcane.com per il materiale pubblicato dal quale abbiamo preso spunto per la realizzazione dell’ articolo: vendere cani di razza senza pedigree è reato
zooplus.it